Centri trasformazione Acciaio

dm 14 gennaio 2008

Si definisce Centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per cemento armato precompresso, un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (fili, trecce, trefoli, barre, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere per la messa in opera.

saldature-3834-carpenterie“Centri di trasformazione dell’acciaio” è una termine introdotto dal decreto d.m. 14 gennaio 2008 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 04 febbraio 2008, il decreto obbliga le ditte operanti nel settore della trasformazione di prodotti in acciaio per utilizzi strutturali ad ottenere un’attestazione ministeriale e le certificazioni di qualità da parte di enti terzi.

I Centri di trasformazione sono le aziende che operano nella carpenteria metallica strutturale. L’artigiano, il fabbro, officine piccole e grandi per la realizzazione di opere civili, industriali, ponti e più in generale opere stradali.

Le norme tecniche prevedono che i Centri di trasformazione devono seguire una  procedura per farsi attestare dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La pratica prevede che il Centro di trasformazione presenti:

dm 14 gennaio 2008

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività

  • procedimenti di lavorazione
  • massime dimensioni degli elementi base utilizzati
  • copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione
  • proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazionesaldature-1090-carpenterie-marcatura-ce

La mancanza dell’attestazione pregiudica la fornitura dei prodotti in acciaio strutturale e la lavorazione in cantiere degli stessi, il direttore dei lavori è il responsabile della verifica di conformità del materiale fornito in cantiere.

dm 14 gennaio 2008

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato

 

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