Regolamento UE N° 305/11 e Norme Tecniche Armonizzate

downloadDal 1 Luglio 2013 è diventato operativo a tutti gli effetti il Regolamento UE N° 305/11 CPR che è andato a sostituire definitivamente abrogando la così detta ‘ Direttiva Prodotti da Costruzione ( 89/106/CEE), una storica direttiva che istituiva l’obbligo per tutti i materiali da costruzione di riportare la sigla CE a testimonianza della piena sicurezza del materiale stesso, dalla realizzazione all’applicazione.

Le novità sostanziali che questo nuovo Regolamento apporta al mondo delle costruzioni, riguardano principalmente la nuova definizione di ‘requisiti essenziali’ che non sono più riferiti soltanto alle opere ma a tutti i materiali necessari alla loro realizzazione. Infatti adesso riferendosi ai requisiti delle opere si parlerà di ‘requisiti base’. Un requisito innovativo è quello chiamato ‘uso sostenibile delle risorse naturali’ che prevede dalla progettazione e realizzazione dell’opera, e fino addirittura al suo eventuale abbattimento, l’utilizzo di materiali durevoli, riutilizzabili e riciclabili e di basso impatto per l’ambiente.

Il tutto va ad aggiungersi al Decreto Ministeriale 14/01/2008 che stabilisce Norme Tecniche per le costruzioni, regolarizzando tutto ciò che concerne: azioni sismiche, adesso ben distinte dalle ‘zone sismiche’; gerarchie delle resistenze delle strutture in calcestruzzo armato che prevede l’obbligo di perfetta integrazione tra studio dell’armatura e disegno dei ferri già dalla fase di progettazione; verifica di duttilità e delle fondazioni di tutte le costruzioni.

Il CPR non riguarda indistintamente tutti i materiali da costruzione, ma solo quelli che saranno incorporati permanentemente, ossia per tutta la loro vita utile, in tutte le opere intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile. Tra questi figurano elementi base essenziali come cemento, inerti, pannelli termici, solai, e complementi considerati ‘complementi’ come finestre, vetrate, porte, sistemi di sicurezza anti incendio, evacuatori di fumo, idranti e tutto ciò che riguarda gli accessori e la componentistica per la raccolta e distribuzione dell’acqua.

Nel CPR viene data ampia rilevanza al concetto di ‘componente strutturale metallico prefabbricato’, in sostanza tutte le strutture metalliche necessarie e previste nella costruzione, lavorate in una officina di trasformazione di prodotti base mediante saldature, lavorazioni a caldo, ecc. Lo scopo dell normativa in merito è quello di poter dichiarare idonei, e quindi marcabili CE, tutti i materiali lavorati che rispecchino i requisiti che ad essi si applicano.

Per verificare se un determinato materiale o componente è idoneo per l’utilizzo e l’immissione sul mercato si fa riferimento alle così dette ‘Norme armonizzate’, che sono determinate specifiche tecniche adottate dagli organi preposti per verificare l’idoneità dei materiali e componenti.

Tali norme possono sono adottati da organismi che possono essere: Internazionali e prevedono il rilascio della certificazione ISO; Europee con il rilascio delle certificazioni CEN, CENELEC, ETSI; e Nazionali che prevedono il rilascio di certificazioni differenti da nazione a nazione (in Italia certificazioni UNI, CEI).

Anche se è giusto ricordare che il produttore è libero di adottare altre specifiche tecniche al fine di dimostrare la compatibilità del proprio prodotto con con le Direttive a cui deve attenersi, in quanto è sempre volontaria l’applicazione di una norma armonizzata.

Un errore che i produttori spesso commettono è quello di operare ai fini dell’ottenimento della marcatura CE senza tenere in giusta considerazione l’importante allegato ZA, che specifica le condizioni necessarie che i prodotti trattati devono rispettare al fine di un corretto iter. Questa appendice della normativa si divide in tre punti:

  • ZA.1 che identifica i punti necessari a soddisfare le prescrizioni della norma sui materiali da costruzione;
  • ZA.2 che descrive il sistema di controllo qualità, assegna i compiti al produttore e ad eventuali laboratori notificati, e definisce le prescrizioni sulle dichiarazioni di conformità ed al successivo certificato CE;
  • ZA.3 che definisce tutta l’informazione che deve seguire la marcatura CE.

Una importanza rilevante la riveste il ‘Sistema di Conformità’ che è l’insieme di tutto ciò che concerne le verifiche e i che un determinato prodotto deve affrontare e l’attribuzione delle relative responsabilità che vengono suddivise tra il produttore e l’organismo notificato qualora venisse richiesto.
Queste attività di controllo prevede prove iniziali chiamate di tipo ‘ITT‘, periodici, attuazione approvazione e sorveglianza di un sistema FPC.

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