marcatura CE cancelli  scorrevoli

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A partire dal maggio 2005 le norme comunitarie prescrivono, anche per i cancelli, la marcatura CE, attestante la conformità del prodotto agli standard qualitativi imposti dall’Unione.

A tale scopo i produttori devono conoscere ed applicare una specifica normativa tecnica, l’aderenza alla quale permette non solo l’apposizione del marchio CE, ma la possibilità di avvalersi di una presunzione di conformità.

La normativa di riferimento è costituita principalmente dalla UNI EN 13241 – 1, espressamente riferita dal legislatore alle “porte e cancelli industriali, commerciali e da garage” che non abbiano la caratteristica di resistenza al fuoco o al fumo e predisposta allo scopo di garantire l’immissione sul mercato di prodotti che possano assicurare un passaggio e un accesso sicuri agli edifici “industriali, commerciali o residenziali”.

In applicazione della normativa è necessaria la collaborazione tra produttore, organi nazionali deputati al controllo e laboratori autorizzati e notificati dal ministero predisposti all’esecuzione dei test preventivi alla messa in commercio del bene.

La fase iniziale della procedura riguarda l’individuazione, ad opera del produttore, del prodotto da sottoporre ai test effettuati dall’Organismo Notificato dal Ministero.

Dato che in genere si tende ad organizzare la merce per “famiglie di prodotto”, è consigliabile sottoporre a verifica un esemplare rappresentativo per ognuna di esse, in modo che i test effettuati possano essere ritenuti validi anche per gli altri prodotti rientranti nella categoria.

Al fine di rendere significativa l’individuazione del prodotto, è consigliabile sottoporre ad esame l’esemplare con maggiori dimensioni (cioè con maggiore ingombro), che appaia quale rappresentativo della categoria e che, possibilmente, monti un motore rimovibile.

cancello battenteOltre all’individuazione del prodotto, sarà necessario predisporre la relativa documentazione, comprendente: un apposito fascicolo “tecnico” che dovrà essere conservato per un periodo non inferiore a 10 anni; un manuale di installazione e uno di uso e manutenzione, che correderanno il prodotto anche sul mercato; l’insieme dei disegni tecnici relativi al bene oggetto del test, nonché il documento indicante le specifiche componenti.

Il singolo prodotto dovrà infine essere corredato dall’apposita etichetta, nonché da una Dichiarazione di Conformità CE.

L’etichetta, o targhetta, in particolare, deve riportare obbligatoriamente l’indicazione del produttore, dei dati principali di prodotto, nonché il simbolo CE e il riferimento ai test effettuati.

Dovrà essere apposta in una posizione facilmente individuabile dall’utente ed essere leggibile, oltre che indelebile.

La Dichiarazione di Conformità CE, può essere redatta dal produttore su un semplice foglio e attesta il rispetto della normativa comunitaria vigente.

Rappresenta una completa garanzia per l’acquirente all’interno della Comunità Europea tanto che, di norma, egli non potrà pretendere ulteriore documentazione: non potrà avere accesso ai test effettuati, né al fascicolo tecnico, a tutela degli eventuali segreti industriali in esso contenuti.

Ad integrazione di questa fase preliminare alla vendita, il produttore dovrà eseguire, prima di mettere in vendita il bene, alcune verifiche tecniche atte a comprovare la sicurezza del prodotto. I risultati delle verifiche, che dovranno essere svolte in osservazione delle specifiche direttive sul punto, saranno allegati al fascicolo tecnico.

Dopo aver adempiuto agli obblighi fin qui descritti, il produttore deve contattare un laboratorio riconosciuto (o Organismo Notificato), al fine di stabilire la data di esecuzione dei test.

Come già indicato, la scelta del prodotto da testare è demandata al produttore (la direttiva si limita ad alcuni suggerimenti), ma è necessario che si tratti di un bene finito, adatto ad essere immesso sul mercato tal quale, dovendosi escludere i prototipi.

I test vengono eseguiti presso le strutture del laboratorio, a meno che non intervengano accordi differenti con il produttore. Ciò accade, ad esempio, qualora sia necessario testare una struttura già installata presso la sede dell’azienda.

La normativa impone alcune verifiche specifiche, lasciando comunque il margine operativo sufficiente ai soggetti coinvolti, affinché si eseguano test ulteriori.

Per i cancelli sono previsti, ad esempio, la verifica della resistenza al carico di vento (UNI EN 12424/01 e UNI EN 12444/02), i di funzionalità inerenti gli aspetti meccanici, con particolare attenzione ai meccanismi di sicurezza (UNI EN 12604/02, UNI EN 12605/01) e i test inerenti i livelli di sicurezza “in uso”, volte a verificare l’impatto e la possibilità di schiacciamento e quindi riservate all’ipotesi in cui il prodotto sia dotato di motore.

Una volta eseguiti i visti, il laboratorio emetterà un “rapporto di prova finale”, attestante l’idoneità alla marcatura CE.

A tale fine è necessario non solo che tutte le verifiche effettuate abbiano avuto esito positivo, ma anche che il produttore abbia fornito tutte le informazioni, anche e soprattutto documentali, necessarie.

Solo ad esito positivo di questa procedura e della verifica del prodotto presso la fabbrica (FPC) il prodotto potrà essere effettivamente commercializzato sul mercato europeo.

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